Statuto


§ 1: Denominazione e sede
La denominazione dell’Associazione è “Geschichte und Region/Storia e regione”.
L’Associazione ha sede in Via Armando Diaz, 8, 39100 Bolzano.
 

§ 2: Scopi
L’Associazione ha come finalità quella di dar vita a un luogo di coordinamento per studiosi/e al fine di promuovere la ricerca storica. In particolare l’associazione persegue questi scopi:
l. sviluppo di un piano di ricerca a lungo termine per la storia regionale nell’arco alpino;
2. applicazione di strumenti e approcci di ricerca aggiornati alla storia regionale;
3. stimoli alla collaborazione tra storici ed esperti di discipline collaterali e alla comparazione tra diverse realtà regionali;
4. promozione di progetti di ricerca di storia regionale;
5. pubblicazione di lavori di ricerca di storia regionale;
6. organizzazione di, o collaborazione a, convegni e altre iniziative storiche;
7. istituzione di durature strutture di ricerca sotto la forma di un Istituto di ricerca di storia regionale.
Come associazione culturale e scientifica, “Geschichte und Region/Storia e regione” non persegue scopi di lucro, bensì di pubblica utilità. È apartitica e aperta a tutti i gruppi linguistici.
 

§ 3: Patrimonio
Il patrimonio dell'associazione e costituito da:
- contributi, donazioni, lasciti e acquisti in genere costituiti da beni mobili e immobili.
- eventuali fondi di riserva che derivano dall’attivo dei bilanci annuali. L’associazione ricava il patrimonio necessario all’adempimento dei suoi compiti da quote associative, donazioni, contributi da parte di enti pubblici e privati, sponsorizzazioni e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo dell'associazione.
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Eventuali avanzi di gestione verranno reinvestiti a favore di attività istituzionali. I proventi delle attività non possono essere divisi tra gli associati neanche in forma indiretta o differita.
 

§ 4: Soci
Possono divenire soci ordinari dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne riconoscono lo Statuto e sono disposte a sostenere le finalità.
Possono divenire soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che sostengono l’attività dell’associazione con considerevoli contributi finanziari.
Sull’ammissione dei soci decide il Direttivo. Il Direttivo può respingere la domanda di iscrizione quando la giudica contraria agli interessi dell’associazione.
La qualità di socio si estingue per decesso, recesso, scioglimento (persone giuridiche) o esclusione in base a motivata decisione del Direttivo.
 

§ 5: Diritti e doveri dell’associato
I soci hanno diritto di far inserire punti all’ordine del giorno nell’Assemblea Generale, a portare le loro richieste nella stessa e ad esercitare personalmente il diritto ad eleggere e a votare.
I soci hanno il dovere:
- di rispettare lo Statuto e sostenere la finalità di “Geschichte und Region/Storia e regione”;
- di versare i contributi stabiliti dall’Assemblea Generale.
Le prestazioni dei soci sono prevalentemente di carattere volontario.
I Soci ordinari sono tenuti a reciproci e costanti scambi riguardo ai risultati delle ricerche.
 

§ 6: Organi dell’associazione
Gli organi di “Geschichte und Region/Storia e regione” sono l’Assemblea generale, il Direttivo, i Revisori dei conti, la Commissione d’arbitrato.
 

§ 7: Assemblea generale
L’Assemblea generale è il supremo organo di “Geschichte und Region/Storia e regione”. Essa decide la ripartizione degli incarichi, in particolare spetta ad essa:
1. l’elezione del Direttivo, dei Revisori dei conti e della direzione dell’Assemblea;
2. l’accettazione delle relazioni del Direttivo e dei Revisori dei conti;
3. l’approvazione della gestione del Direttivo;
4. l’approvazione del programma annuale di lavoro, del rendiconto annuale e la determinazione dei contributi degli associati;
5. le deliberazioni riguardo a richieste e ad altri ordini di giorno;
6. l’esonero del Direttivo o di qualcuno dei suoi membri;
7. le modificazioni dello Statuto salvo tutela dei suoi scopi;
8. lo scioglimento dell’associazione.

L’Assemblea generale ordinaria ha luogo almeno una volta all’anno. Il luogo, la data e l’ordine del giorno dell’Assemblea generale vengono stabiliti dal Direttivo e devono essere resi noti ai soci per iscritto almeno 14 giorni prima.
Un’Assemblea straordinaria può essere convocata su decisione del Direttivo o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci.
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti
Ogni associato che è in regola con il pagamento della quota ha diritto ad un voto.
 

§ 8: Direttivo
Il Direttivo è composto da sette soci eletti dall’Assemblea generale. Possono essere eletti solo soci ordinari.
Nel Direttivo dovrebbero essere rappresentati quanto più possibile tutti i tradizionali settori di ricerca storica (storia antica, storia medievale, storia moderna, storia economica e sociale, storia contemporanea). Il Direttivo può cooptare a sua scelta altri due membri nel Direttivo.
Il Direttivo può costituire gruppi di lavoro o di progettazione in aiuto al Direttivo stesso o per svolgimento di vari incarichi e chiamare alla collaborazione soci ordinari e altri esperti qualificati.
Il Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Cassiere.
Il Direttivo viene eletto ogni due anni dall’assemblea generale a maggioranza semplice.
In caso di recesso di un componente del Direttivo durante il periodo di incarico, il Direttivo può nominare un componente in sostituzione per il rimanente periodo della carica.
La rappresentanza legale dell’Associazione spetta al presidente e in caso di sua assenza al Vicepresidente.
 

§ 9: Deliberazione del Direttivo
Le sedute del Direttivo vengono convocate dal Presidente, in caso di impedimento dal Vicepresidente, a seconda delle esigenze; la convocazione avviene se almeno tre componenti del Direttivo lo richiedono.
Il Direttivo può deliberare se almeno la metà dei componenti è presente.
Il Direttivo delibera a maggioranza semplice.
La seduta viene diretta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente.
Deve essere steso un verbale riguardante la seduta, che dopo sottoscrizione del Direttivo può essere preso in visione dai Soci.
L’intero Direttivo o suoi singoli componenti possono essere sollevati dalla loro funzione dall’Assemblea generale con votazione a maggioranza di due terzi. I componenti del Direttivo possono in qualunque momento presentare le proprie dimissioni per iscritto. La richiesta di dimissioni deve essere indirizzata al Direttivo, nel caso dell’intero Direttivo all’Assemblea generale. Il recesso diventa effettivo solo con l’elezione o la nomina dei successori.
 

§ 10: Compiti del Direttivo
Il Direttivo è responsabile di tutti gli affari dell’Associazione, fino a che essi, in base allo Statuto, non vengano delegati ad un altro organo. Esso ha soprattutto il compito di dirigere l’Associazione a livello organizzativo e di mettere in atto la delibera dell’Assemblea generale. In particolare fanno parte dei suoi compiti:
1. la gestione delle pratiche correnti e delle finanze;
2. l’amministrazione dei beni;
3. la preparazione e la presentazione dei rapporti annuali, del conto di cassa nonché la redazione del bilancio e del bilancio preventivo;
4. la preparazione e la realizzazione del piano di attività deciso dall’Assemblea generale;
5. il rilascio di dichiarazione in merito ad avvenimenti e sviluppi che riguardano le finalità dell’Associazione;
6. il rilascio di pareri riguardo alle domande di progetti pervenuti all’Associazione.
 

§ 11: Il Presidente
Il Presidente rappresenta l’Associazione all’esterno, convoca il Direttivo e dispone la convocazione dell’Assemblea generale. Egli sottoscrive insieme al Segretario i contratti che implicano aspetti giuridici. In caso di urgenza il Presidente è autorizzato a disporre le opportune misure. Di queste deve informare il Direttivo nella successiva seduta ed ottenere l’approvazione del Direttivo stesso.
 

§ 12: Il Vicepresidente
Egli rappresenta il Presidente quanto questi è impedito.
 

§ 13: Il Cassiere
Il Cassiere è responsabile delle somme di denaro contante dell’Associazione.
 

§ 14: Revisori dei conti
I due Revisori dei conti vengono eletti ogni due anni dall’Assemblea generale. Il loro compito è di esaminare i bilanci e di riferirne all’Assemblea generale.
 

§ 15: Commissione d’arbitrato
Sui contrasti che nascono tanto fra il Direttivo e i soci quanto fra i singoli soci decide irrevocabilmente una Commissione d’arbitrato a maggioranza semplice. La Commissione d’arbitrato è così composta: ogni parte in causa nomina rispettivamente due soci, i quali provvedono a scegliere un quinto socio in qualità di Presidente della Commissione.
 

§ 16: Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento volontario dell’Associazione può essere deciso solo nel corso di un Assemblea generale straordinaria convocata a tale scopo e solo con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Il patrimonio residuo deve essere devoluto dopo la liquidazione a fini di utilità sociale.